Per tutti i contratti di assicurazione le compagnie devono aderire a sistemi stragiudiziali di risoluzione dei conflitti con l’utenza. È quanto prevede un decreto legislativo. Il legislatore vuole fare in modo che l’assicurato e le compagnie trovino un accordo bonario.
Conciliazione a tutto campo. Per tutti i contratti di assicurazione, nessuno escluso, le compagnie devono aderire a sistemi stragiudiziali di risoluzione dei conflitti con l’utenza. È quanto prevede il decreto legislativo 68/2018 sulla distribuzione assicurativa, che attua la direttiva Ue 2016/97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2018. Per tutte le liti connesse alle assicurazioni, compresi i risarcimenti, dunque, la volontà del legislatore è di fare in modo che l’assicurato o l’avente diritto e le compagnie trovino un accordo bonario. Il decreto si occupa anche dei periti assicurativi, ridisegnando il sistema sanzionatorio per fatti connessi alla loro attività, nonché di organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, modifica dell’impianto sanzionatorio di imprese e distributori.
Soluzione Stragiudiziale
Il decreto riscrive le norme sui periti assicurativi ed in particolare quelle relative alle sanzioni. I periti possono andare incontro al richiamo, alla censura o alla radiazione a seconda della gravità dell’infrazione. Le sanzioni disciplinari sono applicate dalla Consap nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione. Bisogna seguire procedure di garanzia, tra le quali il termine di contestazione della violazione, la possibilità di presentare scritti difensivi e chiedere l’audizione.
Altre Disposizioni
Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, il decreto precisa che i poteri di vigilanza e controllo sono esercitati da IVASS e Consob coerentemente con le rispettive competenze. È stata inoltre ravvisata la necessità di effettuare interventi sul TUF per adeguare l’ambito di competenza della Consob in relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d’investimento al fine di renderli coerenti con i criteri di delega. È previsto che l’IVASS e la Consob si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.
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