Nel nostro paese nella la maggior parte degli incidenti stradali viene richiesto, oltre al risarcimento dei danni al proprio autoveicolo, il risarcimento dei danni fisici. Molto spesso questi sinistri sono dovuti a tamponamento ed uno dei malesseri più frequenti riscontrato dalle vittime di essi è il trauma da distorsione del rachide cervicale: il cosiddetto colpo di frusta.
Che cos’è il colpo di frusta?
A seguito di incidenti, soprattutto quelli dovuti ad impatto posteriore, il soggetto può riscontrare una lesione lieve dei tessuti molli del collo. I sintomi che si possono avvertire in tali casi sono dolore e rigidità del collo, rigidità della spalla, mal di testa, vertigini, dolore al braccio ecc.. Fino a qualche anno fa bastava che la vittima si recasse al pronto soccorso lamentando uno o più di questi sintomi a seguito di incidente, per vedersi diagnosticato il trauma distorsivo del rachide cervicale. La diffusione delle truffe assicurative ha portato all’innalzamento dei premi assicurativi anche ai danni degli automobilisti “corretti”.
Le microlesioni e gli accertamenti strumentali
Al fine di arginare il fenomeno è intervenuto il legislatore a più riprese. Un ruolo decisivo è stato assunto dal Decreto Monti e dalla successiva legge di conversione. È stato previsto che nel caso delle microlesioni, ossia le lesioni lievi entro i nove punti d’invalidità, il danno alla persona viene risarcito solo se provato attraverso un esame clinico di natura strumentale (ossia i raggi, una risonanza, una tac o qualsiasi altro esame diagnostico fatto dal pronto soccorso o da una clinica privata). Quindi non è più sufficiente il certificato del pronto soccorso o del medico che riscontri il trauma al collo o alla spalla, ma è necessario che tale trauma sia accertato attraverso una radiografia, una Tac o una risonanza.
Tale norma ha posto sicuramente un freno alle pratiche scorrette di quanti, con l’ausilio di medici compiacenti, ottenevano certificati e diagnosi false con il quale gli veniva diagnosticato il c.d. colpo di frusta, ma è andato sicuramente anche a scapito di tanti utenti della strada che per vedersi riconosciuto il risarcimento per lesioni di lievi entitàdevono farsi carico di costi elevati per sottoporsi ad accertamenti strumentali. Infatti se da un lato è vero che una radiografia non comporta un esborso eccessivo di denaro, dall’altro lo stesso non può dirsi per una risonanza magnetica o per una TAC che hanno di sicuro un costo più elevato.
Queste previsioni legislative hanno avuto un impatto negativo sulle richieste di risarcimento per lievi lesioni che sono diminuite drasticamente e talora sono state negate. Secondo le compagnie assicurative dopo un anno dall’entrata in vigore dalla suindicata legge, si è registrato un calo di risarcimenti erogati pari al 30%. Questo perché liquidatori e medici legali delle assicurazioni hanno propeso per un’ interpretazione restrittiva delle nuove norme concedendo i risarcimenti solo in presenza di esami strumentali.
Va inoltre ricordato che la legge di conversione del Decreto Monti in un altro passaggio prevede che il danno derivante da lievi lesioni sia risarcibile solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti accertato visivamente o strumentalmente tale lesione. Sembra, dunque, che il legislatore si sia contraddetto: è necessario l’esame clinico strumentale oppure l’accertamento visivo del medico legale? Sul punto la giurisprudenza di merito ha aggiustato il tiro, chiarendo che i nuovi criteri introdotti dal Decreto Monti non sono indirizzati a mutare i criteri di valutazione del medico legale che continuerà ad operare secondo i propri autonomi criteri tecnico scientifici, quanto ad una valutazione più rigorosa della valutazione del danno biologico rispetto a quanto si era fatto in precedenza.
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